Art. 1 - Il giorno 23/12/1988 ad opera di appassionati di speleologia si fonda l'associazione Speleologi Romani con il fine di promuovere e diffondere la conoscenza del mondo ipogeo nonché la sua integra conservazione.

Art. 2 - Si provvede agli scopi del precedente articolo con esplorazioni, rilievi e studi di cavità naturali ed ambienti connessi, autonomamente svolti od in collaborazione con gruppi, enti, singoli che operino analogamente, nonché con l'organizzazione di corsi volti alla diffusione della conoscenza speleologica e con pubblicazioni.

Art. 3 - Il gruppo nasce come libera associazione aconfessionale, apolitica, senza fini di lucro, quale mezzo per permettere ai soci il perseguimento degli scopi predetti.

Art. 4 - Possono essere soci dell'associazione Speleologi Romani tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età ed avendo liberamente accettato nella loro interezza gli scopi del sodalizio, abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione ad esso, e siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Non osta l'appartenenza al gruppo l'iscrizione ad altre organizzazioni speleologiche. Acquisiscono il diritto al voto nell'assemblea i soci che, salvo diversa indicazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 1. siano iscritti al sodalizio da almeno dodici mesi
 2. siano in regola con il versamento delle quote sociali ed eventuali quote straordinarie nella misura e nelle modalità decise dall'assemblea
 3. abbiano nei dodici mesi precedenti l'assemblea svolto congrua attività speleologica con autonome capacità e competenze operative, in seno o in collaborazione col sodalizio, ai sensi dell'Art. 2 del presente statuto. La partecipazione ai corsi organizzati dal sodalizio costituisce requisito utile, unitamente all'attività usuale, se svolta come docente e/o istruttore.
In ogni caso l'attività deve comprendere, salvo casi di oggettivo impedimento, la pratica speleologica sul campo ed essere debitamente documentata.

Art. 5 - Organo deliberativo dell'associazione Speleologi Romani è l'assemblea dei soci. L'assemblea delibera su tutte le decisioni relative alla vita e all'attività del sodalizio. L'assemblea viene convocata in via ordinaria con comunicazione dell'ordine del giorno ai soci nelle modalità concordate con essi, con almeno quindici giorni di preavviso, dal Presidente, o, in caso di necessità, previo sollecito al Presidente, dal vice-Presidente o da almeno 3 soci. Di norma l'assemblea si tiene ogni quattro mesi. L'assemblea è convocata in via straordinaria, con comunicazione di ordine del giorno e relativa accusa scritta di ricevuta, con un preavviso di almeno venti giorni, dal Presidente o, previo sollecito al Presidente, dal vice-Presidente o da almeno 3 soci. Le delibere assembleari sono valide se prese in presenza di almeno 1/3 di tutti i soci aventi diritto al voto. Salvo i casi espressamente previsti, tutte le maggioranze richieste per le delibere si riferiscono ai soli soci aventi diritto al voto presenti. L'assemblea ha convocazione singola. Prima dello svolgimento dell'assemblea, Presidente, vice-Presidente e Segretario predispongono la lista dei soci aventi diritto al voto. Eventuali assenti tra Presidente, vice-Presidente e Segretario potranno essere sostituiti da soci scelti tra gli ultimi aventi diritto al voto accreditati. Eventuali eccezioni, variazioni e contestazioni relative alla validità dell'elenco saranno decise a maggioranza dagli ultimi aventi diritto al voto accreditati. Il Presidente e il vice-Presidente hanno diritto al voto in ogni circostanza. In caso di parità, salvo i casi espressamente previsti, prevale il voto del Presidente. Le delibere ritenute non conformi a quanto stabilito dallo statuto possono essere impugnate in qualsiasi momento da qualsiasi socio e composte da una apposita assemblea, salvo ricorso al Foro. Il voto è palese e a maggioranza semplice, salvo i casi espressamente previsti. Non sono ammesse deleghe.

Art. 6 - L'assemblea, per adempiere ai suoi compiti, provvede ogni anno all'attribuzione degli incarichi di Presidente, vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Magazziniere. Gli incarichi non sono cumulabili.

Art. 7 - L'assemblea ha diritto di revocare gli incarichi in qualsiasi momento. In tal caso si provvederà ad indire contestualmente un'assemblea straordinaria per procedere alle nove nomine.

Art. 8 - Gli incarichi di Presidente e vice-Presidente sono assegnati a candidati scelti tra i soci aventi diritto al voto, con votazione a scrutinio segreto, da parte di tutti i soci presenti in assemblea che siano in possesso dei requisiti a) e b) previsti dall'Art. 4. Per la nomina di Presidente al primo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta. Se necessario si procede a successivo scrutinio con maggioranza semplice. Il secondo nominativo più votato al primo scrutinio utile riceve la carica di vice-Presidente. Gli altri incarichi sono assegnati dall'assemblea con voto palese a maggioranza semplice dei soci aventi diritto al voto. In caso di parità si procederà al ballottaggio.

Art. 9 - Le responsabilità e le prerogative relative agli incarichi sono così definite: - Il Presidente rappresenta l'associazione in tutti gli atti e relazioni ufficiali con terze parti, presiede all'assemblea, e, secondo il mandato dell'assemblea, ha potere di firma specificatamente negli atti e documenti di natura legale ed economica che impegnano il sodalizio. Si adopera per salvaguardare lo spirito unitario dell'associazione e le finalità statutarie. Ha potere di firma, disgiunta, per il deposito e prelievo negli atti relativi ai depositi bancari. Per impellenti e gravi motivi ha facoltà di prendere iniziative e decisioni in accordo col vice-Presidente, che comunque non impegnino onerosamente le risorse e i beni dell'associazione né abbiano forza contrattuale nei confronti dei singoli soci. In ogni caso tali decisioni, a pena di nullità, dovranno essere tempestivamente ratificate dall'assemblea.
- Il vice-Presidente coadiuva il Presidente nei compiti d'istituto e lo sostituisce con pieni poteri in caso di assenza o impedimento.
- Il Segretario cura, redige, archivia e conserva gli atti ufficiali del sodalizio, i verbali delle assemblee e l'elenco dei soci aventi diritto al voto, la corrispondenza, le comunicazioni riguardanti i soci ed in generale le istanze amministrative del sodalizio.
- Il Tesoriere raccoglie ed amministra secondo il mandato assembleare i fondi, i beni e le proprietà sociali.
Predispone e presenta alla prima assemblea di ogni anno il rendiconto economico e patrimoniale consuntivo e il preventivo economico dell'associazione. Cura l'assolvimento degli obblighi fiscali e legali dell'associazione in accordo col Presidente. Ha potere di firma, disgiunta, per il deposito e prelievo negli atti relativi ai depositi bancari. Raccoglie e controlla i pagamenti delle quote sociali. Redige regolare e pubblico libro dei conti.
- Il Magazziniere coordina l'uso e la manutenzione del materiale sociale da parte dei soci aventi diritto, secondo il mandato assembleare. Verifica lo stato dei materiali e aggiorna l'assemblea sulle necessità del gruppo.

Art. 10 - L'assemblea può attribuire altri incarichi ove lo ritenga opportuno, con voto palese e a maggioranza semplice.

Art. 11 - Allo scadere del mandato i detentori degli incarichi presentano all'assemblea, che ha diritto di verifica, la relazione di quanto operato.

Art. 12 - Causa sufficiente di decadenza del sodalizio, è il mancato pagamento, per dodici mesi consecutivi, delle quote sociali stabilite dall'assemblea per il relativo periodo. Il socio decaduto può presentare nuova domanda di iscrizione.
Motivo di radiazione può essere l'espletamento di attività e comportamenti palesemente e gravemente lesivi per la vita e la dignità del sodalizio, o in aperto contrasto con lo statuto, o che mettano a repentaglio la sicurezza propria o altrui nelle uscite. Le proposte di radiazione sono deliberate in assemblea straordinaria a maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto presenti.

Art. 13 - Le domande di iscrizione all'associazione devono essere corredate della quota di iscrizione prevista. Vengono vagliate dall'assemblea con una votazione per ogni richiesta.

Art. 14 - Tutti i soci hanno diritto ad intervenire in assemblea, frequentare la sede sociale, a promuovere e a partecipare alle attività sociali. Il diritto di prelievo del materiale sociale è limitato ai soci in regola con il pagamento delle quote mensili.

Art. 15 - L' associazione trae il sostentamento necessario alle sue attività da: -le quote sociali mensili ed eventuali quote straordinarie "una tantum"; -le sottoscrizioni a fondo perduto, le donazioni, le elargizioni, i contributi e i finanziamenti provenienti da singoli privati, Fondazioni, Enti pubblici e privati, nazionali o sovranazionali. -eventuali attività, iniziative, consulenze occasionali che vengano concordate con terze parti, pubbliche o private, nell'ambito delle competenze e delle finalità statutarie. L'esercizio economico e finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 - Sono eletti a Sede sociale e legale i locali a disposizione dell'associazione dalla fondazione, siti nel seminterrato della scala B di Via Vettor Fausto 32 M, Roma.

Art. 17 - Qualsiasi decisione inerente la destinazione e l'uso della sede sociale viene presa dall'assemblea con maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto.

Art. 18 - Ogni variazione al presente Statuto, o all'eventuale regolamento che ne determini le modalità di applicazione, dovrà essere deliberata da un'assemblea straordinaria appositamente convocata, con una maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto presenti.

Art. 19 - L'associazione può essere sciolta solo da un'assemblea straordinaria appositamente convocata, con delibera a maggioranza di almeno 2/3 di tutti i soci aventi diritto al voto. In tal caso si procederà, con delibere a maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto, alla destinazione dei beni costituenti il patrimonio del sodalizio ad associazioni con corrispondenti finalità, o altrimenti ad enti o fondazioni di carattere pubblico. In ogni caso quanto costitutivo del patrimonio del sodalizio non potrà essere diviso pro capite tra i soci, con l'unica eccezione dei materiali tecnici di progressione e di campagna.

Art. 20 - Ogni socio fondatore iscritto all'associazione al momento dell'approvazione del presente statuto ha diritto al voto sulle delibere volte alla modifica dello statuto. Ha altresì diritto di veto sulle proposte di modifica e comunque sul contenuto delle delibere che riguardino gli argomenti trattati dagli articoli 2, 3, 4, 16, 17, 19 e 20 del presente statuto.

Art. 21 - Per qualsiasi controversia è eletto competente il Foro di Roma.

Approvato in data 11/18 aprile 1989.
Modifiche approvate in data 18 dicembre 2007.

Elenco dei Soci Fondatori iscritti all'Associazione Speleologi Romani alla data del 18/12/2007:

BERNABEI Tullio
BONUCCI Andrea
CIOCCA Luigi
FESTA Pierriccardo
OTTALEVI Marco

ASR - 2008